{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-91-1_2007-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=94197&nX40_KEY=4711224&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "183fe50acc0dd8b01dc39085e1cca334"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2004.91-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nell'ambito della creazione di una zona balneare (zona AP-EP con destinazione svago e balneazione e zona di protezione della natura Zp1)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:14:33", "Checksum": "bce3e9b2f45189a3c5bfbcd196ad8af3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1\nRegesto:\nespropriazione formale nell'ambito della creazione di una zona balneare (zona AP-EP con destinazione svago e balneazione e zona di protezione della natura Zp1)\n\n6.\n6.1. Gli opponenti individuano un\nulteriore vizio formale nel fatto che il Comune ha avviato la procedura\nespropriativa solo per il mapp. no. 531 quando invece, per il principio dell’unitarietà\ndella procedura, avrebbe dovuto espropriare tutte le proprietà interessate dalla\nproposta di intervento. Il Comune risponde di essersi attenuto ai principi\ndella sussidiarietà e della parità di trattamento affrontando in modo diverso\nsituazioni differenti tra loro essendo ancora aperte, con gli altri\nproprietari, le possibilità di un esito positivo delle trattative private per\nl’acquisizione dei sedimi. Inoltre il Municipio aveva l’obbligo di dar seguito alla\nrisoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per acquistare\nil terreno.\n6.2. La pubblicazione degli atti ai sensi dell’art. 20ss Lespr. ha lo scopo di\npermettere ai proprietari colpiti da espropriazione di tutelare i loro diritti\ncon piena cognizione di causa. L’esercizio di tali diritti implica la\nconoscenza dell’opera in senso lato, ossia di tutte le sue componenti\nprogettuali e delle sue ripercussioni sulla proprietà, anche quelle di ordine\neconomico. In quest’ottica l’opera non può essere intesa che come concetto\nunitario poiché altrimenti gli interessati non disporrebbero di tutte quelle\ninformazioni indispensabili per un corretto esercizio del diritto di essere\nsentito. Perciò la procedura espropriativa per un’opera che coinvolge più fondi\nnon può essere spezzettata esattamente come non è possibile suddividere le\npretese espropriative (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 27 no. 12; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nAménagement du territorie, construction, expropriation, 2001, no. 1231; DTF\n111 Ib 15 c. 5c p. 22).\nLa necessità di trattare nello stesso modo tutte le proprietà colpite da un\nmedesimo progetto, tra l’altro fornendo le medesime indicazioni a tutti i\nproprietari anche in punto alle indennità, scaturisce dallo stesso principio\ndella parità di trattamento. Analogamente il Tribunale di espropriazione deve avere\nun quadro globale e preciso della situazione e disporre di tutti gli elementi\nnecessari al giudizio, essendo impensabile che si pronunci anche solo in via\nincidentale – in merito ad un’opposizione o una domanda di modifica dei piani –\nsenza conoscere le sorti di tutti i terreni coinvolti nel progetto.\n6.3. In concreto è circostanza incontrovertibile che il Comune concepisca la\nproposta di intervento come opera unitaria; lo si desume sia dalla relazione\ntecnica, sia dalla procedura espropriativa avviata nel frattempo anche contro i\nproprietari dei mapp. no. 494, 317 e 316, quest’ultimo coinvolto nella seconda\ntappa (cfr. incarto congiunto 10.2006.7), sia infine dagli atti pubblicati che,\nfatta eccezione per le aree adibite a posteggio, sono identici per entrambe le\nprocedure. Pertanto l’avvio di una sola procedura nei confronti di tutti i\nproprietari o, quantomeno, di tutti quelli coinvolti nella prima tappa era\nun’esigenza imprescindibile. Infatti se è vero che in virtù del principio di\nsussidiarietà l’espropriazione rappresenta l’ultima ratio, è però altrettanto\nvero che una trattativa privata non può protrarsi all’infinito né condizionare\nl’avvio della procedura espropriativa a seconda del libero arbitrio dell’ente\npubblico (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 36, Vorbemerkungen zu\nart. 27-44 no. 4). Se per di più, come ammette il Comune, l’attuazione\ndell’opera non è imminente né urgente non v’è alcuna ragione per procedere in\nvia coatta solo contro alcuni proprietari. In ogni caso lo stanziamento del\ncredito da parte del Consiglio Comunale per l’acquisto del mapp. no. 531 non è\nun motivo sufficiente già solo perché una volta scaduto può essere riproposto.\nOra, prescindendo dai sedimi espropriandi, nonostante il tempo trascorso non si\nsa ancora nulla di preciso riguardo all’acquisto delle particelle restanti.\nStando alla documentazione prodotta la trattativa con la proprietaria del mapp.\nno. 319 si è arenata nel 2002 (cfr. lettera 10.7.2002) e quella con il\nproprietario del mapp. no. 493 nel 2003 (cfr. lettera 24.6.2003). Con il Comune\ndi __________, proprietario dei mapp. no.539, 495, 312 e 313 – che non è\naggregato, che auspica la creazione di un bagno pubblico ma che sta pure\nvalutando la possibilità di costruire un porto (cfr. lettera 6.6.2002) – non è\nstato raggiunto alcun accordo definitivo. Infine manca una qualsiasi\nindicazione in merito all’acquisizione del mapp. no. 315.\nA ciò si aggiunge che per i mapp. no. 493, 319 e 315 nemmeno sono stati\nstanziati i crediti di acquisto e tantomeno è stato approvato il credito di\ncostruzione anch’esso solo stimato sommariamente in fr. 4'750'000.-.\n7.\nl vizi accertati sono insanabili e\ndi conseguenza la procedura non può che essere annullata senza che sia\nnecessario entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dagli opponenti\ne della domanda di modifica dei piani, quest’ultima rivelandosi priva\nd’oggetto.\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971\ndichiara\ne pronuncia 1. L’opposizione è accolta e di conseguenza la procedura di espropriazione formale del mapp. no. 531 è annullata.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere agli espropriati fr. 3'000.- per ripetibili.\n3. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}