{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-91-1_2007-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=94197&nX40_KEY=4921948&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "183fe50acc0dd8b01dc39085e1cca334"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.91-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nell'ambito della creazione di una zona balneare (zona AP-EP con destinazione svago e balneazione e zona di protezione della natura Zp1)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:23:04", "Checksum": "e12781756393297cef392f1795e68cb8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1\nRegesto:\nespropriazione formale nell'ambito della creazione di una zona balneare (zona AP-EP con destinazione svago e balneazione e zona di protezione della natura Zp1)\n\n5.\n5.1. Gli opponenti ravvisano un\nsecondo vizio formale nel progetto presentato dal Comune in quanto a tal punto\ncarente da non rispondere nemmeno ai requisiti minimi posti dall’art. 22 Lespr..\nIl Comune respinge l’appunto poiché la pubblica utilità e l’ampiezza\ndell’espropriazione sono già state decise definitivamente con l’approvazione\ndel PR.\nLa censura dei proprietari è fondata.\n5.2. Gli atti di espropriazione devono comprendere, tra l’altro, un progetto\ndal quale risultino la natura, l’ubicazione, l’estensione ed il costo\ndell’opera (art. 21 let. b Lespr.). Se la pubblica utilità è già stata\nsanzionata in precedenza sulla base di norme speciali l’ente espropriante può\nessere autorizzato a presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un\nprogetto di massima senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr.). Scopo del\nprogetto è di circoscrivere l’opera che l’ente espropriante intende eseguire così\nda ragguagliare i proprietari ed altri interessati sui diritti espropriandi e\nda consentire loro di esercitare i diritti di difesa con piena cognizione di\ncausa.\nStando al vigente PR la part. no. 531 forma, insieme ad altri fondi limitrofi,\nun comprensorio a lago assegnato alla zona AP-EP riservata allo “svago ed alla\nbalneazione”; la particella è anche inclusa, parzialmente, in una fascia esposta\nai rumori AER1 (cfr. piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni di\ninteresse pubblico).\nLa zona AP-EP, come anche la confinante zona di protezione Zp1, sono entrambe\nstate approvate dal Consiglio di Stato che si è limitato ad imporre al Comune il\ncompletamento della relativa norma di applicazione (cfr. ris. 5250 del 19.9.1995\np. 8, 10-11, 47-48; art. 6.4 NAPR doc. D). Nell’ambito della procedura di\napprovazione del PR l’istituzione della zona AP-EP e della zona di protezione\nZp1 di __________ è stata contestata solamente dai proprietari dei mapp. no.\n316, 317 e 494 (cfr. inc. congiunto no. 10.2006.7 __________) il cui ricorso è\nperò stato respinto dal Consiglio di Stato (ris. cit. p. 31-32).\nNe consegue che la pubblica utilità della zona AP-EP riferita allo “svago ed\nalla balneazione” e della zona di protezione Zp1 è stata sancita con\nl’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT). L’istituzione stessa della zona\nAP-EP, riservata per definizione ad uso pubblico, ha posto le basi per un\nfuturo trasferimento di proprietà dei fondi vincolati onde attuare la destinazione\ndi zona a fini pubblici disposta dal PR; ciò significa che i proprietari possono\ncontinuare ad usufruire del fondo come in precedenza ma in via provvisoria e\nfintanto che la proprietà non sarà acquisita mediante contratto privato o in\nesito ad una procedura espropriativa dall’ente pubblico (cfr. TRAM\n24.9.1998 N. 50.96.00009 in re Comune di L. consid. 2.3.1, 5.4.2007 N.\n50.2006.1 in re R. consid. 2).\nDi principio, su tali basi, l’ente espropriante potrebbe essere autorizzato a\npresentare solo una relazione succinta sull’opera ed un progetto di massima\nsenza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr.). In concreto, tuttavia, la tesi\ndell’applicabilità della norma, perorata dal Comune, non appare convincente per\nvarie ragioni.\nAnzitutto perché il piano d’intervento prevede un certo numero di posteggi\npubblici, disposti sia sul mapp. no. 321 che a cavallo dei mapp. no. 317, 494,\n531, 318 e 319, senza che tali aree siano stata espressamente riservate a tale scopo\ncome richiesto dall’art. 28 cpv. 2 let. p LALPT. Sotto questo profilo, poiché la\npubblica utilità non è stata sanzionata, l’opera si rivela incompatibile con il\nPR e dunque una semplice proposta di intervento non è sufficiente.\nIl piano d’intervento prevede poi la creazione di un centro balneare dotato di\nuna serie di infrastrutture quando, in base al PR, non è del tutto chiaro se\nquel settore debba semplicemente essere lasciato libero per consentire\nl’accesso alla riva e la balneazione al pubblico oppure se siano autorizzate\nattrezzature anche a carattere edilizio e, in questo caso, secondo quali\ncriteri debbano essere concepite. La volontà espressa in sede pianificatoria di\nproteggere l’ambiente e la vegetazione alla quale fa da corollario l’intenzione\ndel Comune di demolire gli edifici e le darsene esistenti sembrerebbero,\ninvero, deporre a favore della prima ipotesi e non della seconda. Seguendo\nquesto ragionamento il progetto appare dunque incongruente sia nella misura in\ncui si propone di rivalorizzare il paesaggio naturale ma nel contempo pretende\ndi creare un vero e proprio lido attrezzato di tutto punto, sia là dove indica\nche sarà insediato “soltanto il minimo di infrastrutture edificate” ma include\nnel concetto anche 2 piscine che, oggettivamente, non solo non sono\n“indispensabili per il buon funzionamento” di un centro balneare già ubicato a\nlago ma per di più mal si conciliano con l’intento di rivalutare il paesaggio.\nMa anche ammettendo che nel principio l’opera sia attuabile – l’art. 6.4 NAPR sembra\nammettere, anche se del tutto genericamente, interventi costruttivi e di\nsistemazione del terreno – in ogni caso essa non ha ottenuto l’avallo dall’Ufficio\nprotezione della natura e, soprattutto, è presentata secondo criteri talmente generici\nda palesare l’indecisione del Comune che, in realtà, ancora non ha risolto\nquale nuovo aspetto conferire al comprensorio; ciò potrebbe anche essere dovuto\nal fatto che la soluzione a suo tempo scelta dal Comune di __________ non\nrisponda più ai bisogni reali del nuovo Comune di ISEP 1. Inoltre, sempre nel\nprogetto e nella relazione tecnica si delineano posteggi e si auspicano marciapiedi\ndove il PR non ne prevede e addirittura si prospetta l’ampliamento della struttura,\nnel corso di una seconda tappa, ai sedimi adiacenti, quando questi sono dichiaratamente"}