{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-91-1_2007-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=94197&nX40_KEY=4921948&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "183fe50acc0dd8b01dc39085e1cca334"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.91-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nell'ambito della creazione di una zona balneare (zona AP-EP con destinazione svago e balneazione e zona di protezione della natura Zp1)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:23:04", "Checksum": "e12781756393297cef392f1795e68cb8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2004.91-1\nRegesto:\nespropriazione formale nell'ambito della creazione di una zona balneare (zona AP-EP con destinazione svago e balneazione e zona di protezione della natura Zp1)\n\n3.\n3.1. Preliminarmente occorre riassumere\ni successivi trapassi di proprietà della part. no. 531 per chiarire a chi\nappartenga la pretesa derivante dall’espropriazione.\n3.2. Intestato in origine ad __________, che lo acquistò nel 1941, nel 1969 il\nfondo passò per successione ai due figli componenti la comunione ereditaria __________\ne __________ (cfr. estratto RF). Per la verità gli eredi stipularono un atto\ndivisorio che assegnava la proprietà sull’immobile alla sola __________, ma\nl’atto non fu mai iscritto a RF (cfr. stipulazione 9.12.1968; lettera avv. __________\n3.2.1969).\n__________ decedette nel 1985 (cfr. certificato ereditario doc. A). Ciò non\nebbe ripercussioni immediate sul RF che fu aggiornato solo il 18.9. 2003 con la\nmodifica della composizione della comunione ereditaria e l’inserimento, in vece\ndi __________, dei suoi eredi __________, __________ e __________ (d.g. 24334\ndel 18.9.2003). Contemporaneamente, per estromissione, la proprietà fu\nattribuita alla sola __________ (d.g. 24335 del 18.9.2003).\nInfine, con atto di compravendita del 28.9.2004, il fondo fu ceduto ai coniugi COES\n1 (cfr. estratto RF d.g. 22240).\n3.3. Quando nel corso di una procedura espropriativa il fondo passa di\nproprietà nell’ambito di una successione, per legge gli eredi acquistano\nl’universalità della successione dal momento della sua apertura e subentrano\nnel processo (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per analogia in\nvirtù del rinvio di cui agli art. 70 Lespr. e art. 24 LPamm.; cfr. TRAM\n12.4.2006 N. 50.2005.9).\nIn concreto la questione della legittimazione attiva è dunque di rilievo solo\nin relazione al contratto stipulato nel 2004 con il quale __________ ha venduto\nil fondo ai coniugi COES 1, atto peraltro consentito nella misura in cui non ha\nreso più gravosa l’espropriazione (art. 33 cpv. 1 Lespr.; Hess/Weibel,\nDas Enteignungsrecht des Bundes, ad art. 42 no. 9).\nConsiderato che le pretese derivanti da espropriazione hanno natura reale, nel\ncaso di trapasso di proprietà per compravendita durante una procedura\nespropriativa la pretesa è trasferita automaticamente dal precedente al nuovo\nproprietario, salvo che nel contratto il venditore si sia espressamente riservato\nil diritto di restare parte nel procedimento e quindi l’esercizio i diritti\nderivanti dall’espropriazione (cfr. Hess/Weibel, op. cit., ad art. 16\nno. 17; DTF 122 I 168 c. 1).\nIl contratto di compravendita del 28.9.2004 non contempla alcuna clausola specifica\nintesa a riservare alla venditrice il diritto di restare parte nella presente\nprocedura espropriativa; con la vendita __________ ha dunque ceduto tutto il\ncomplesso dei diritti e degli obblighi pertinenti al fondo agli acquirenti. Ne\nconsegue che i nuovi ed ultimi proprietari, COES 1, sono subentrati di diritto\nnel procedimento e sono i soli ad avere ora legittimazione attiva.\n4.\n4.1. Tra le varie censure di\nordine formale sollevate dagli opponenti, il primo rimprovero mosso al Comune è\ndi aver inviato l’avviso personale alla sola __________ trascurando, a torto,\ngli eredi del defunto fratello __________.\n4.2. A norma dell’art. 25 cpv. 1 e 2 Lespr. l’avviso personale dev’essere\nintimato ai titolari dei diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o\naltrimenti noti, unito ad un estratto della tabella di espropriazione.\nPer individuare i titolari dei diritti espropriandi l’ente espropriante deve\nattenersi alle iscrizioni risultanti a RF, ma può destinare l’avviso anche a\nterzi qualora, a suo giudizio, possano essere considerati come aventi diritto (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 31 no. 7). I dati del RF servono naturalmente anche per\ncompilare la tabella di espropriazione nella quale, per una comunione\nereditaria, devono essere indicati tutti i singoli eredi (RtiD I-2005\nno. 29).\n4.3. In concreto al momento dell’avvio della procedura espropriativa il mapp.\nno. 531 era ancora ufficialmente intestato alla comunione ereditaria composta\nda __________ e __________ sebbene quest’ultimo fosse da tempo deceduto. La\ntabella di espropriazione, che ne offre puntuale riscontro (cfr. tabella), è\ndunque compilata correttamente. Ne conseguiva l’obbligo per il Comune di\ninviare singolarmente un avviso personale ai titolari iscritti, rispettivamente\na quelli noti ossia, sapendo del decesso di __________ o avutane conoscenza, ai\nsuoi successori in diritto. La notificazione incompleta dell’avviso costituisce\ndunque un’omissione palese.\nOra, è vero che il mancato invio dell’avviso personale non è motivo di nullità\ndella procedura bensì inibisce la decorrenza del termine di perenzione di 30\ngiorni (art. 24 Lespr.) entro il quale l’avente diritto può notificare\neventuali pretese espropriative (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 31 no.\n12; DTF 116 Ib 394).\nE’ però altrettanto vero che l’ente pubblico non può eludere un requisito di\nforma normativamente sancito per il solo motivo che nella trattativa sulla\nvendita del fondo ha avuto come unica interlocutrice __________,\nrispettivamente appellandosi ad un patto divisorio (mai iscritto) o alle\nrisultanze fiscali.\nCiò indipendentemente dal fatto che, in definitiva, tutti i proprietari del\nfondo, anche gli ultimi, hanno avuto modo di esprimersi in merito\nall’intervento espropriativo.\n"}