per la situazione attuale si veda documentazione fotografica prodotta dall’ente espropriante). Alla luce di tali constatazioni e ritenuto che il sacrificio di posteggi è manifestamente riconducibile ad un’opera pubblica per l’esecuzione della quale l’ente pubblico disponeva del diritto di espropriare (art. 2 cpv. 1 Lespr.), un risarcimento non può essere negato. In quest’ottica il solo fatto – peraltro difficilmente giustificabile – che lo stesso ente abbia tardato ad avviare la procedura non può di certo costituire una pregiudiziale. In sede di sopralluogo è stato accertato che la distanza tra la facciata orientale dell’autorimessa ed il confine con la part. no. 558 misura ml 12.98 (cfr.