192) ed è individuabile della perdita del valore a reddito del posteggio. Dovendo escludere l’indebito cumulo di indennità, è rifuso solo il pregiudizio che non è già coperto dal valore venale del diritto espropriato; perciò il danno è calcolato detraendo il valore venale della superficie espropriata dal valore di locazione capitalizzato del posteggio: oggetto di risarcimento è la differenza che ne risulta, purché sia positiva (RDAT 1989 no. 74, II-1996 no. 44; TRAM 21.11.2005 N. 50.2005.7). Non è riconosciuto, invece, alcun indennizzo per i costi dovuti alla creazione di posteggi in sostituzione di quelli persi. 7.3.