Con ciò, manifestamente, sono state poste le premesse per un miglior uso del fondo. Il PR non ha quindi pregiudicato le facoltà insite nel diritto di proprietà ritenuto che il provvedimento pianificatorio non è incisivo al punto da rivelarsi grave o incompatibile con il principio della parità di trattamento e di conseguenza il quesito se vi sia stata espropriazione materiale va risolto negativamente.