Ciò considerato la misura non impedisce ai proprietari di continuare a disporre del fondo come già in precedenza e, soprattutto, non preclude la facoltà di eventualmente alienare o locare la proprietà e di ricavarne un utile. In quest’ottica il PR del 2002 ha dunque sancito uno statuto che comunque conferisce ai proprietari un certo margine di autodeterminazione senza compromettere l’uso razionale ed economicamente ragionevole del fondo.