, 125 II 431 c. 3a). 5.3. Nel 2002 la proprietà era già edificata da tempo con una rimessa per due posti auto alla quale, nel 1991, è stato aggiunto un piazzale per 5 posteggi (cfr. licenza edilizia del 22.5.1991). L’azzonamento disposto dal PR autorizza sia il mantenimento dell’autorimessa esistente al mapp. no. 534 sia la sua ricostruzione, come anche la copertura dei posti auto purché si rispetti un disegno unitario (cfr. art. 20 let. a NAPR). Ciò considerato la misura non impedisce ai proprietari di continuare a disporre del fondo come già in precedenza e, soprattutto, non preclude la facoltà di eventualmente alienare o locare la proprietà e di ricavarne un utile.