Decisiva per la valutazione dell’indennità per espropriazione formale è la data dell’anticipata immissione o, in difetto, quella dell’emanazione della decisione di questo Tribunale (art. 19 Lespr.). Qualora il fondo fosse stato colpito da espropriazione materiale la data decisiva corrisponde, invece, a quella dell’entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base (Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).