{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-87-1_2006-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=89404&nX40_KEY=4921975&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7de3eacc337a004e717483566ba8cc36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.87-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 03.05.2006 10.2004.87-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 03.05.2006 10.2004.87-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 03.05.2006 10.2004.87-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona a destinazione vincolata / ZDV-1)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:35:41", "Checksum": "03a733e09721c81794a81c180b664566", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 03.05.2006 10.2004.87-1\nRegesto:\nespropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona a destinazione vincolata / ZDV-1)\n\n6.\n6.1. In\nconcreto l’immissione in possesso ai fini dell’esecuzione dell’allargamento\nstradale è avvenuta prima dell’avvio della procedura in oggetto. La data non è\ndunque vincolante ai fini del presente giudizio (art. 43 e 44 Lespr.) che si\nfonda sui prezzi risultanti dalle più recenti transazioni immobiliari (art. 19\nLespr.).\nPer quanto concerne la zona vincolata ad autorimesse e posteggi ZDV sono emerse\ndue sole transazioni che riguardano entrambe il mapp. no. 1079 di 30 mq ubicato\nnella sez. di R__________ due volte compravenduto, nel giro di pochi mesi, allo\nstesso prezzo di fr. 200.- il mq (iscr. a RF il 14.2.2002 al d.g. 290 ed il\n10.6.2002 al d.g. 1160).\nLa carenza di ulteriori dati di raffronto tanto in zona quanto nelle frazioni\nlimitrofe non è però d’ostacolo all’estimo ritenuto che, secondo la\ngiurisprudenza, è lecito trarre spunto anche da compravendite isolate purché i\nprezzi d’acquisto siano esaminati con cura e la stipulazione dei contratti non\nrisulti influenzata da circostanze particolari (DTF 122 I 168 c. 3a p.\n174; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 85).\nIn concreto, al di là del fatto che il mapp. no. 1079 è situato a pochi passi\ndal mapp. no. 534 e quindi rappresenta un valido modello di paragone, le\ntransazioni non denotano intenti speculativi né appaiono dominate da elementi\ninusuali o comunque a connotazione soggettiva. D’altra parte il prezzo\nliberamente convenuto può essere considerato come attendibile vista la penuria\ndi posteggi nella zona dovuta agli spazi limitati ed alla conformazione\npiuttosto aspra del territorio che fanno si che le possibilità di creare\nposteggi siano piuttosto scarse. Da ciò il pregio delle aree adatte ad essere\ndestinate a questo scopo riscontrabile, per confronto, anche nella superficie\nespropriando nella misura in cui attualmente i posteggi servono l’abitazione\nsottostante ma all’occorrenza potrebbero anche essere locati a terzi.\nDetto questo e considerato che non si tratta di un mercato in evoluzione,\nl’indennità espropriativa è fissata in fr. 200.- il mq.\n7.7.1. Gli espropriati sollecitano un’indennità di fr.\n60'000.- per la soppressione di 3 posteggi a causa dell’allargamento stradale come\npure la rifusione di fr. 15'000.- quale maggior costo per la costruzione del\npiazzale destinato a recuperare i posteggi persi.\nL’ente espropriante rifiuta qualsiasi\nrisarcimento affermando, sostanzialmente, il carattere abusivo o comunque precario\ndei posteggi.\n7.2. In ambito espropriativo il sacrificio di posteggi si annovera,\nnormalmente, tra i pregiudizi indennizzabili in applicazione dell’art. 11 let.\nb Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192) ed è individuabile\ndella perdita del valore a reddito del posteggio. Dovendo escludere l’indebito\ncumulo di indennità, è rifuso solo il pregiudizio che non è già coperto dal\nvalore venale del diritto espropriato; perciò il danno è calcolato detraendo il\nvalore venale della superficie espropriata dal valore di locazione\ncapitalizzato del posteggio: oggetto di risarcimento è la differenza che ne\nrisulta, purché sia positiva (RDAT 1989 no. 74, II-1996 no. 44; TRAM\n21.11.2005 N. 50.2005.7).\nNon è riconosciuto, invece, alcun indennizzo per i costi dovuti alla creazione\ndi posteggi in sostituzione di quelli persi.\n7.3. La documentazione prodotta agli atti testimonia che la fascia di terreno a\nlato della carreggiata, a monte dell’autorimessa, è stata lungamente –\nquantomeno dal 1964 – utilizzata come posteggio al servizio della sottostante\ncasa di abitazione: le vetture stazionavano una ad una parallelamente alla\nstrada e, addirittura, lo spazio laterale era delimitato con una cinta di\nprotezione regolarmente approvata (cfr. doc. D e H prodotti dagli espropriati).\nConsiderata la carenza di posteggi nel Comune e la morfologia del territorio,\nnon è sorprendente, in effetti, che i residenti abbiano tentato di sfruttare al\nmeglio il poco spazio disponibile tanto più che nessuno ha mai sollevato\nobiezioni. Piuttosto sconcerta la persistenza dell’ente espropriante nel negare\nuno stato di fatto che, se anche non fosse acquisito, perlomeno è sempre stato\ntollerato e, nell’ambito di una fattispecie analoga oltretutto concernente il\nmedesimo Comune, è pure stato riconosciuto per via di giudizio (TE sott.\n13.12.1994 in re M. e successiva sentenza del TRAM del 6.6.1995).\nAll’inizio degli anni ’90, con la messa in atto dell’allargamento della strada\ncantonale, questi posteggi sono venuti a mancare. Ed è perciò che i proprietari\nhanno chiesto ed ottenuto un permesso per la formazione di 5 posteggi che ha\nportato alla costruzione del piazzale accanto all’autorimessa (cfr. licenza\nedilizia del 22.5.1991 ed annessa planimetria; per la situazione attuale si\nveda documentazione fotografica prodotta dall’ente espropriante).\nAlla luce di tali constatazioni e ritenuto che il sacrificio di posteggi è\nmanifestamente riconducibile ad un’opera pubblica per l’esecuzione della quale\nl’ente pubblico disponeva del diritto di espropriare (art. 2 cpv. 1 Lespr.), un\nrisarcimento non può essere negato. In quest’ottica il solo fatto – peraltro\ndifficilmente giustificabile – che lo stesso ente abbia tardato ad avviare la\nprocedura non può di certo costituire una pregiudiziale.\nIn sede di sopralluogo è stato accertato che la distanza tra la facciata orientale\ndell’autorimessa ed il confine con la part. no. 558 misura ml 12.98 (cfr.\nverbale). Considerate sia la dimensione normale di un veicolo (m 2.50 x 5.20),\nsia le necessità di manovra e la presenza di paletti, in lunghezza il sedime poteva\nospitare contemporaneamente al massimo 2 veicoli. Contrariamente a quanto\nsostenuto dagli espropriati l’ipotesi di una terza automobile è da scartare"}