{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-87-1_2006-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=89404&nX40_KEY=4921975&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7de3eacc337a004e717483566ba8cc36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.87-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 03.05.2006 10.2004.87-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 03.05.2006 10.2004.87-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 03.05.2006 10.2004.87-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona a destinazione vincolata / ZDV-1)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:35:41", "Checksum": "03a733e09721c81794a81c180b664566", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 03.05.2006 10.2004.87-1\nRegesto:\nespropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona a destinazione vincolata / ZDV-1)\n\n5.\n5.1. Il PR di\nC__________ approvato il 17.12.2002 ha assegnato il mapp. no. 534 alla zona a destinazione\nvincolata riservata ad autorimesse e posteggi privati ZDV-1 (cfr. piano delle\nzone). In via\npreliminarmente occorre dunque verificare d’ufficio se tale provvedimento abbia\ndeterminato l’espropriazione materiale del fondo (DTF 116 Ib 235;DTF 122 II 326 c.\n4b; RDAT II-1991 no. 68, I-1993 no. 53).\n5.2. L’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca\nconnotazione privativa, si riconduce in sintesi ad un’ingerenza particolarmente\ngrave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare i\ndiritti di proprietà – specie quello di edificare il fondo – oppure ad\nun’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio della parità di\ntrattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a\ncondizione che l’atto limitativo sia definitivo e comprometta una concreta o\nquantomeno prevedibile possibilità di miglior uso oltre che la libera\ndisponibilità del bene (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a).\n5.3. Nel 2002 la proprietà era già edificata da tempo con una rimessa per due\nposti auto alla quale, nel 1991, è stato aggiunto un piazzale per 5 posteggi\n(cfr. licenza edilizia del 22.5.1991).\nL’azzonamento disposto dal PR autorizza sia il mantenimento dell’autorimessa\nesistente al mapp. no. 534 sia la sua ricostruzione, come anche la copertura\ndei posti auto purché si rispetti un disegno unitario (cfr. art. 20 let. a NAPR).\nCiò considerato la misura non impedisce ai proprietari di continuare a disporre\ndel fondo come già in precedenza e, soprattutto, non preclude la facoltà di\neventualmente alienare o locare la proprietà e di ricavarne un utile. In\nquest’ottica il PR del 2002 ha dunque sancito uno statuto che comunque\nconferisce ai proprietari un certo margine di autodeterminazione senza\ncompromettere l’uso razionale ed economicamente ragionevole del fondo.\nNon è trascurabile, inoltre, che in sede di approvazione del PR, su richiesta\ndei proprietari e con l’accordo del Municipio, il Consiglio di Stato ha dichiarato\ndi non opporsi alla ridefinizione del limite tra le zone Rsi e ZDV-1 in modo da\npermettere l’inserimento dell’autorimessa esistente in zona residenziale\nsemi-intensiva e da circoscrivere la destinazione vincolata alla sola superficie\ndestinata a 4 posteggi esterni. Non solo, ha pure enunciato la sua\ndisponibilità ad approvare una variante su proposta del Comune (cfr. ris. del\n17.12.2002 p. 44-45). Con ciò, manifestamente, sono state poste le premesse per\nun miglior uso del fondo.\nIl PR non ha quindi pregiudicato le facoltà insite nel diritto di proprietà\nritenuto che il provvedimento pianificatorio non è incisivo al punto da\nrivelarsi grave o incompatibile con il principio della parità di trattamento e\ndi conseguenza il quesito se vi sia stata espropriazione materiale va risolto\nnegativamente.\n"}