Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ossia a dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle parti conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. Solo se l’esistenza dell’espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima e le spese dell’ente espropriante giusta l’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 n. 48; TRAM 3.2.1998 in re B. / Comune di L., 18.8.1999 in re G. /Comune di S. C. 18.8.1999 in re S. / Comune di P., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).