Esso aveva dunque, prima dell’approvazione dell’attuale PR, un valore equiparabile a quello di un fondo agricolo (corrispondente al valore di un fondo edificabile vincolato); manifestatamente, si tratta del medesimo valore del fondo al momento (ed in conseguenza) dell’approvazione del nuovo PR. Alcuna indennità è dunque dovuta dal Comune. 19. Né giova all’istante invocare una presunta diversità della natura del vincolo AP/EP gravante il fondo. In effetti, detta natura non è decisiva; determinante è invece il fatto che il fondo abbia continuato ad essere sottratto al mercato immobiliare del PR a mezzo di un vincolo AP/EP.