Ciò però non è avvenuto. 18. E’ vero che l’espropriato ha chiaramente riferito le proprie pretese al vincolo imposto dal PR del 5 marzo 2002. Tuttavia, la pretesa non è riconoscibile neppure volendosi riferire a detta data. In effetti, a quel momento il mappale in oggetto non aveva né poteva avere potenzialità edificatorie concrete ed attuabili a breve termine, giacché esso era sottratto da tempo (20 anni) al mercato immobiliare, in quanto sottoposto a vincolo di pubblica utilità. Esso aveva dunque, prima dell’approvazione dell’attuale PR, un valore equiparabile a quello di un fondo agricolo (corrispondente al valore di un fondo edificabile vincolato);