Una pretesa riferita a tale vincolo deve però essere considerata perenta, e quindi negata. E ciò malgrado la giurisprudenza abbia modificato l'interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, nelle loro versioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, ed abbia così sancito quanto aveva in precedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49 consid. 2.2), e cioè una sorta di generale restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re C./Comune di Mezzovico-Vira pubblicata in RDAT II-1994 no. 64, confermata in una successiva sentenza del 15.3.1996 in re P. di O./ Comune di Origlio).