{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-80_2007-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93649&nX40_KEY=4921949&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "331eb83836b4f64568cb3d7214202dff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese d'indennità per espropriazione materiale relativamente all'inserimento di un fondo in zona AP/EP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:14:57", "Checksum": "02a2b4ca8d51ef05472af50e3d818760", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80\nRegesto:\npretese d'indennità per espropriazione materiale relativamente all'inserimento di un fondo in zona AP/EP\n\n\nEsso aveva dunque, prima dell’approvazione dell’attuale PR, un valore equiparabile a quello di un fondo agricolo (corrispondente al valore di un fondo edificabile vincolato); manifestatamente, si tratta del medesimo valore del fondo al momento (ed in conseguenza) dell’approvazione del nuovo PR.\nAlcuna indennità è dunque dovuta dal Comune.\n19. Né giova all’istante invocare una presunta diversità della natura del vincolo AP/EP gravante il fondo.\nIn effetti, detta natura non è decisiva; determinante è invece il fatto che il fondo abbia continuato ad essere sottratto al mercato immobiliare del PR a mezzo di un vincolo AP/EP. E che ciò sia avvenuto dal 19 ottobre 1982 ad oggi, senza interruzione, è pacifico.\nNe consegue la reiezione dell’istanza anche in quest’ottica.\n20. Al Comune, assistito da un legale, sono da riconoscersi delle ripetibili. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ossia a dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle parti conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. Solo se l’esistenza dell’espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima e le spese dell’ente espropriante giusta l’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 n. 48; TRAM 3.2.1998 in re B. / Comune di L., 18.8.1999 in re G. /Comune di S. C. 18.8.1999 in re S. / Comune di P., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).\nL’indennità per ripetibili comunque non copre necessariamente l’integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all’impegno richiesto ed alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso (DTF 111 Ib 97 c. 2c-d; Hess/Weibel, ad art. 115 no. 4). In effetti il valore litigioso non può essere determinante perché altrimenti l’espropriato verrebbe posto in grado, attraverso la formulazione della sua notifica, di influire sull’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I - 1992 no. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice dell’espropriazione deve pertanto riferirsi principalmente all’assistenza che l’avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati nonché dall’estensione e dalla complessità della causa (Hess/Weibel, ad art. 115 no. 3; RDAT II-1994 no. 66). Il Tribunale d’espropriazione non è dunque vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, in: Zbl 1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT 1987 no. 72, II-1992 no. 44; TRAM 18.8.1999 in re G. / Comune di S.C., 18.8.1999 in re C. / Comune di L., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).\n21. Nella fattispecie, il tempo di lavoro del legale può così essere quantificato:\n- colloquio preliminare con cliente, studio incarto e atti, corrispondenza: 4 ore\n- allestimento risposta: 2 ore\n- trasferte e sopralluoghi: 4 ore\n- memoriale conclusivo: 1 ora\nTotale 11 ore\nPertanto, considerando una tariffa oraria di fr. 250.--(TRAM 18.1.1999 in re C. / Comune di L.), l’onorario da rimborsare sarebbe di fr. 2’750.--; considerando almeno fr 250.-- per spese ed IVA, ne risultano ripetibili per complessivi fr 3'000.--\nLa tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 550.--, sono a carico dell’istante, in applicazione del medesimo principio sopra evocato.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza è respinta\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 550.-- sono a carico dell’istante.\nQuest’ultimo rifonderà al Comune di __________ fr 3'000.-- per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nil Presidente supplente Il segretario giudiziario\nStefano Camponovo Enzo Barenco"}