{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-80_2007-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93649&nX40_KEY=4921949&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "331eb83836b4f64568cb3d7214202dff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese d'indennità per espropriazione materiale relativamente all'inserimento di un fondo in zona AP/EP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:14:57", "Checksum": "02a2b4ca8d51ef05472af50e3d818760", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80\nRegesto:\npretese d'indennità per espropriazione materiale relativamente all'inserimento di un fondo in zona AP/EP\n\ncolpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal diritto di proprietà\nmedesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente costituire\nespropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od un numero\nristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato l'indennizzo, essi\nsarebbero costretti a sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio per\nloro eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento.\nIn entrambi i casi il miglior uso del fondo è da prendere in considerazione\nsolo se, al momento determinante, esso appare come molto probabile in un\nprossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va riferito, di regola, alle\nconcrete - in fatto e per legge - possibilità edificatorie del terreno medesimo\n(DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n.\n67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit\nadministratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen\nEnteignung, 1990, p. 113 ss).\nLa problematica verte dunque\nsul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul\npotenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione\noggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di\nun eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che\nqualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –\nriconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed\nedilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle\nqualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento\ndell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto\nconcreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.\n14. Sulla\nbase di tali principi dottrina e giurisprudenza ritengono, in particolare, che\nl'attribuzione di un terreno di natura edilizia ad una zona riservata alle\ncostruzioni ed agli impianti pubblici provochi una lesione grave al punto da\npoter essere assimilata ad una espropriazione materiale. In effetti, in questo\ncaso, il fondo gravato viene privato per l'appunto delle facoltà edificatorie\nperdendo quindi quello che, sino ad allora, era il suo valore di terreno\nedificabile, per conservare solo un valore residuo corrispondente di regola a\nquello agricolo e, di conseguenza, cessa contemporaneamente di essere oggetto\ndi mercato per edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei relativi\nprezzi (RDAT II-1999 n. 39, 1994 n. 64; Zimmerli,\nRaumplanungsgesetz und Enteignung, in: Das Bundesgesetz über die\nRaumplanung, p. 62-63; DTF 114 Ib).\nIl pregiudizio patrimoniale che risulta per il proprietario nasce al momento\ndell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base; ciò\nsignifica che quel momento fa stato per determinare le caratteristiche del\nfondo e lo statuto giuridico al quale esso soggiace come pure l'ammontare\ndell'indennità (DTF 112 Ib 509, 114 Ib 287; RDAT II-1991 n. 68).\n15. Nella fattispecie è pacifico che il\nmappale n. 551 RFD __________ sia stato inserito in zona AP/EP. Di principio si\nè dunque confrontati con un caso di espropriazione materiale, così che un\ndiritto all'indennizzo è teoricamente ammissibile.\n16. Per\ndeterminare se concretamente, e non solo teoricamente, vi sia o meno un diritto\nall'indennizzo occorre avantutto accertare il momento dell'entrata in vigore\ndel vincolo AP/EP, ritenuto che i PR entrano in vigore con l'approvazione del\nConsiglio di Stato (art. 39 cpv 1 LALPT).\nSecondo l’istante, il vincolo di PR istituito nel 1982 era sostanzialmente\ndiverso da quello attuale, così che esso sarebbe inconferente per il presente\ngiudizio.\nL’assunto non può essere condiviso: se è vero infatti che gli scopi del vincolo non sono stati indentici tra il primo PR e il secondo, è però altrettanto e ancora più vero che si tratta in entrambi i casi di vincoli AP/EP, per i quali v’è stata continuità nel tempo.\nNe consegue che il vincolo gravante il mappale no. 551 RFD di __________ e teoricamente costituente espropriazione materiale è stato istituito il 19 ottobre 1982.\n17. Una pretesa riferita a tale vincolo deve però essere considerata perenta, e quindi negata.\nE ciò malgrado la giurisprudenza abbia modificato l'interpretazione dei\ncombinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, nelle loro versioni entrate in\nvigore il 6 maggio 1988, ed abbia così sancito quanto aveva in precedenza\nesplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49 consid. 2.2), e cioè una\nsorta di generale restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo\ndi espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re C./Comune di Mezzovico-Vira\npubblicata in RDAT II-1994 no. 64, confermata in una successiva sentenza\ndel 15.3.1996 in re P. di O./ Comune di Origlio).\nCiò significa che la decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con\nla data d'imposizione del vincolo, bensì con la data in cui è entrata in vigore\nla modifica legislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e\ncpv. 5 e 75 cpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le\nrestrizioni preesistenti a quella novella legislativa.\nPertanto, in applicazione di tale regola, una pretesa d'indennizzo in merito avrebbe\ndovuto essere notificata entro il 19 ottobre 1992. Ciò però non è avvenuto.\n18. E’ vero che l’espropriato ha chiaramente riferito le proprie pretese al vincolo imposto dal PR del 5 marzo 2002.\nTuttavia, la pretesa non è riconoscibile neppure volendosi riferire a detta data.\nIn effetti, a quel momento il mappale in oggetto non aveva né poteva avere potenzialità edificatorie concrete ed attuabili a breve termine, giacché esso era sottratto da tempo (20 anni) al mercato immobiliare, in quanto sottoposto a vincolo di pubblica utilità."}