{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-80_2007-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93649&nX40_KEY=4921949&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "331eb83836b4f64568cb3d7214202dff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese d'indennità per espropriazione materiale relativamente all'inserimento di un fondo in zona AP/EP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:14:57", "Checksum": "02a2b4ca8d51ef05472af50e3d818760", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 09.05.2007 10.2004.80\nRegesto:\npretese d'indennità per espropriazione materiale relativamente all'inserimento di un fondo in zona AP/EP\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 91/02\n|\nLugano 9 maggio 2007 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Presidente supplente del Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dal Presidente supplente |\nStefano Camponovo |\n|\ne dai membri |\narch. Alberto Canepa ing. Eraldo Pianetti |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale promossa da\n|\n|\nISES 1 rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dall’ RA 3\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. n. 551 RFD di __________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato che, in fatto\n1. ISES1 è proprietario del mappale no. 551 RFD di __________, attualmente così censito:\nvignato mq 981\n2. Come constatato in sede di sopralluogo, il mappale no. 551 è un fondo rettangolare, in leggero declivio a valle della Casa Comunale, coltivato a vigna. Il mappale, perlomeno nel suo fronte verso il paese, è contornato da mappali edificati e dalle superfici legate alla Casa Comunale.\n3.\nIl Piano dei territori protetti\nelaborato in applicazione del decreto federale su alcuni provvedimenti vigenti\nnell’ambito della pianificazione del territorio del 17 marzo 1972 aveva\ninserito il mappale dell’istante parzialmente in zona “B” (residenziale estensiva:\ndue piani) e parzialmente in zona “E” (proprietà comunali a carattere\npubblico). Il Piano della zona edificabile ai sensi del decreto esecutivo\nsull’ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29\ngennaio 1980, elaborato dall’allora Dipartimento dell’Ambiente il 22 maggio\n1980, aveva inserito detto mappale per buona parte (quella superiore)\nall’interno del perimetro della zona edificabile. Il fondo è poi stato\nsuccessivamente (il 6 dicembre 1991) compreso nel Piano Generale delle\ncanalizzazioni (PGC) approvato dall’allora Dipartimento dell’Ambiente, Sezione\nprotezione acque.\n4. Il precedente Piano Regolatore (PR) di __________ datava del 19 ottobre 1982. Esso aveva inserito il mappale in oggetto in zona AP/EP, in particolare con riferimento ad un parco giochi per bambini e alla (futura) scuola materna.\n5. L’attuale PR, approvato il 5 marzo 2002 dal Consiglio di Stato, inserisce interamente il mappale dell’istante in zona AP/EP (aree pubbliche ed edifici pubblici), questa volta per la realizzazione del posteggio di PR “P6” (20 posti auto).\n6. Il 18 ottobre 2002 ISES1, menzionando la decisione di approvazione del PR ad opera del Consiglio di Stato, ha chiesto di essere indennizzato per espropriazione materiale, senza quantificare l’ammontare dell’indennizzo.\nRichiesto il 13 novembre 2002 dal Comune di determinarsi in merito, egli lo ha fatto con lettera del 26 novembre 2002, quantificando la propria pretesa in fr 400.-/mq.\n7. Il 4 dicembre 2002 il Comune ha sottoposto detta pretesa al Tribunale di espropriazione, che il 6 dicembre 2002 ha assegnato a ISES1 un termine per inoltrare le proprie pretese al Tribunale.\n8. Con petizione del 6 febbraio 2003, egli ha chiesto un’indennità complessiva di fr 372'780.-, pari a fr 400.-/mq su mq 981, dedotti fr 20.-/mq per il valore residuo (agricolo) del terreno. Egli ha sostenuto, tra l’altro, che il vincolo AP/EP sarebbe stato istituito con il PR del 2000 (recte: 2002), giacché detto vincolo sarebbe sostanzialmente differente da quello istituito nel 1982.\n9. Con risposta del 9 aprile 2003, il Comune di __________ ha sostenuto che a seguito del PR del 1982 non vi sarebbe stata alcuna espropriazione materiale, trattandosi del primo PR comunale e non essendovi stato alcun diritto per l’espropriato ad un inserimento in zona edificabile del proprio fondo; in ogni caso, se fosse riferita a quel PR, la pretesa sarebbe perenta. Se invece lo fosse – come , per il Comune, lo è – a quello del 2002, non sussisterebbe diritto all’indennizzo perché il vincolo sarebbe riferito ad un terreno non edificabile.\n10. L’udienza preliminare ed il sopralluogo si sono svolti il 21 ottobre 2004, mentre il 16 febbraio 2006 è stato sentito quale teste __________.\n11. Il 9 ottobre 2006 gli atti sono stati trasmessi all’avv. Stefano Camponovo, Lugano, quale presidente supplente.\nConseguentemente, le parti sono state citate ad un nuovo sopralluogo, il 15 novembre 2006; al termine del medesimo ha avuto luogo il dibattimento finale, nel quale le parti si sono confermate nelle rispettive tesi (il Comune producendo pure un memoriale scritto).\nin diritto\n12. La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione\nequivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).\nDi conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere\nun'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da\npianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio\ndel 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad\nespropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena\nindennità.\nLa legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che\nper le limitazioni dei diritti\nprevisti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno, eccettuato quando esse\nequivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a questo riguardo la\nlegge cantonale d'espropriazione.\nL'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che\nconfigurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte\nvalere entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il\nprovvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese.\n13. Secondo la vigente giurisprudenza,\nvi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una piena indennità, quando\nl'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una proprietà immobiliare é\nvietato o ridotto in modo particolarmente grave, così che il proprietario\n"}