In sostanza, l’istante ora è più limitato nelle proprie scelte edificatorie, ma dispone di fondi più (anzi: ben più) intensamente sfruttabili. Ne consegue che non v’è esproprio materiale. 23. Le tasse e le spese di complessivi fr. 800.-- seguono la soccombenza: esse sono dunque a carico dell’istante. Al COEP 1, convenuto in causa senza un patrocinatore, non sono assegnate ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza di pretese d’indennità per espropriazione materiale del 4 luglio 2002 di ISES 1, __________, è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico dell’istante.