391, 392 e 393. Tuttavia, in merito al mappale no. 392 essa non spende alcuna parola negli allegati di causa (né in petizione, né in replica, né nel memoriale conclusivo) per giustificare un presunto diritto ad un indennizzo. E ciò a ragione, poiché la destinazione di detto mappale era, ed è, quello della zona di PR R2. Detto altrimenti, il nuovo PR non ha intaccato, né modificato sostanzialmente, la qualità della destinazione della part. 392. Restano dunque da valutare le eventuali modifiche concernenti unicamente i mappali no. 391 e 393.