Se difformità v’è stata tra il precedente PR ed i dettami della LPT, questa può al massimo essere individuata in una ridotta informazione e partecipazione della popolazione (che negli atti, in effetti, non risulta essere avvenuta nel senso voluto dal legislatore). Ciò non è però sufficiente a scalfire la qualità di PR conforme alla LPT che aveva già la precedente normativa comunale, attenta alla protezione di determinate aree, contenente una valutazione di contenibilità del piano, dei riferimenti planimetrici precisi e completi, ecc. (per quanto sicuramente generosa nella valutazione delle aree edificatorie). 20.