{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-78_2007-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=100013&nX40_KEY=4921876&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "580bea1488df43ec6e5d2cf91550e85b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.12.2007 10.2004.78"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.12.2007 10.2004.78"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.12.2007 10.2004.78"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per nuovo azzonamento più diversificato del precedente"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:22:31", "Checksum": "4027ee569f4c226ccc68af7ff456700e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.12.2007 10.2004.78\nRegesto:\nEspropriazione materiale per nuovo azzonamento più diversificato del precedente\n\n\n16. La misura pianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio sull’espropriazione materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di entrata in vigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68: Riva, op. cit., no. 194). Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR (art. 24 LALPT; cfr. inoltre art. 14 LPT), che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 40 LALPT). Ad esso si riconduce quindi l’esame retrospettivo del giudice finalizzato ad accertare i presupposti dell’espropriazione materiale.\nNella fattispecie diesi estimandi è quindi il 4 febbraio 1998.\n17. Per valutare in concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data occorre nella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la data dell’entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante: tutte le restrizioni della proprietà legate al primo adattamento dei PR alla LPT, e quindi successive al 1. gennaio 1980, costituiscono, di principio, dei casi di non inclusione (“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DFT 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi di esclusione stricto sensu.\nIn effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei disposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio unicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale risponde alle esigenze formali della LPT.\nOrbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da parte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non costituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.\n18. Ciò non sarebbe però sufficiente per negare a priori qualsivoglia conformità alla predetta LPT, giacché criterio determinante è la conformità materiale della normativa pianificatoria comunale con la legge federale, e non quella formale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 598).\nE’ ben vero che la giurisprudenza avalla questo criterio essenzialmente nel senso di limitarsi a presumere che un PR adottato dopo l’entrata in vigore di quest’ultima le sia conforme, senza che ciò assurga ad assioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid, 3c, non pubblicato); essa non prevede esplicitamente invece che un PR adottato precedentemente possa essere conforme alla medesima legge federale. Non v’è tuttavia motivo di negligere questa seconda possibilità.\n19. Nella fattispecie comunque la normativa comunale precedente risale al 10 giugno 1981.\nEssa è quindi posteriore, seppure di poco, all’entrata in vigore del LPT.\nTuttavia, nulla induce a ritenere che l’autorità cantonale non abbia tenuto conto dei criteri imposti dal legislatore federale, considerato oltretutto che la LPT è stata votata il 22 giugno 1979, pochi mesi dopo quindi l’emanazione del Messaggio municipale chiedente l’adozione del PR e pochissimi mesi dopo la stessa.\nD’altronde, la formale domanda di espropriazione del precedente PR è stata inoltrata dal RA 2 al Consiglio di Stato il 3 dicembre 1978, quindi ben dopo che la LPT era stata votata dalle Camere federali. Se difformità v’è stata tra il precedente PR ed i dettami della LPT, questa può al massimo essere individuata in una ridotta informazione e partecipazione della popolazione (che negli atti, in effetti, non risulta essere avvenuta nel senso voluto dal legislatore). Ciò non è però sufficiente a scalfire la qualità di PR conforme alla LPT che aveva già la precedente normativa comunale, attenta alla protezione di determinate aree, contenente una valutazione di contenibilità del piano, dei riferimenti planimetrici precisi e completi, ecc. (per quanto sicuramente generosa nella valutazione delle aree edificatorie).\n20. Nella fattispecie si può dunque considerare che vi sia stato un teorico caso di mancata inclusione (“Nichteinzonung”) in area edificabile o meglio una mancata inclusione delle potenzialità edificatori precedenti (perché i fondi in questione sono stati comunque inseriti in zone edificabili). Occorre in altre parole valutare se vi sia stata effettivamente una perdita rilevante di potenzialità edificabile dei fondi in oggetto: l’istante lo sostiene, il Comune lo nega.\n21. Il Tribunale di espropriazione rileva avantutto che la parte istante ha presentato domanda di indennizzo per espropriazione materiale citando i mappali no. 391, 392 e 393.\nTuttavia, in merito al mappale no. 392 essa non spende alcuna parola negli allegati di causa (né in petizione, né in replica, né nel memoriale conclusivo) per giustificare un presunto diritto ad un indennizzo.\nE ciò a ragione, poiché la destinazione di detto mappale era, ed è, quello della zona di PR R2.\nDetto altrimenti, il nuovo PR non ha intaccato, né modificato sostanzialmente, la qualità della destinazione della part. 392.\nRestano dunque da valutare le eventuali modifiche concernenti unicamente i mappali no. 391 e 393."}