{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-78_2007-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=100013&nX40_KEY=4921876&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "580bea1488df43ec6e5d2cf91550e85b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.12.2007 10.2004.78"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.12.2007 10.2004.78"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.12.2007 10.2004.78"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per nuovo azzonamento più diversificato del precedente"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:22:31", "Checksum": "4027ee569f4c226ccc68af7ff456700e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.12.2007 10.2004.78\nRegesto:\nEspropriazione materiale per nuovo azzonamento più diversificato del precedente\n\n1284\nA carico del mappale no. 391 ed a favore del mappale\nno. 392 è iscritto a registro fondiario una servitù prediale di diritto di\npasso con autoveicoli.\n2.Il precedente Piano Regolatore (PR) di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 3369 del 10 giugno 1981.\nEsso includeva i suddetti mappali in zona R2a (zona\nResidenziale estensiva) con un indice di sfruttamento pari a 0,3, un indice di\noccupazione massimo del 30% ed un’altezza massima di costruzione prevista di\nprincipio in ml 7,50 (art. 52 NAPR 1981).\n3.Il nuovo PR è invece stato approvato con risoluzione governativa no. 508 del 4 febbraio 1998 (confermata per quanto attiene ai mappali citati, dal Tribunale della Pianificazione del Territorio con sentenza del 20 aprile 1999). Con essa i fondi di ISES 1 sono stati sottoposti ad un azzonamento più diversificato.\nE meglio:\n- del mappale no. 391 mq 1237* sono siti in zona R2P, mq 750 in zona Cp3, mq 62 in zona SCP8 (allargamento strada: v. piano viario), mq 4815 in zona R2 e mq 1755 in zona indicata dal Piano delle zone quale “area di stacco” e nelle NAPR (art. 34) quale “area di rispetto” (il Consiglio di Stato, a pag. 42 della propria risoluzione di approvazione del PR, le cita con entrambe le denominazioni);\n(* a seguito di alienazione parziale intervenuta in corso di procedura: il PR aveva inserito mq 1341 in zona R2P)\n- del mappale no. 393 mq 814 sono stati inseriti in zona “area di rispetto” e mq 470 in zona *Cp3”;\n- il mappale no. 392 è stato interamente inserito in zona R2.\nE meglio come risulta dalla planimetria del 22 ottobre 2007 del geometra revisore del Comune ing. __________, acquisita agli atti.\n4.Le zone R2 ed R2P sono entrambe definite quali zone residenziali estensive all’art. 44 NAPR.\nIn dette zone è ammessa l’edificazione di costruzioni residenziali e l’insediamento parziale di contenuti lavorativi di servizio purché non in contrasto con le finalità della zona (art. 44 cpv 1 NAPR). L’indice (massimo) di sfruttamento è pari a 0,5 nella zona R2 ed a 0,4 nella zona R2P, mentre non v’è limite massimo di occupazione (art. 38 NAPR).\nIn ogni caso, all’interno delle citate due zone, l’edificazione della parte del mappale no. 391 situata a meridione del mappale no. 392, nonché l’edificazione del medesimo mappale no. 392, non potranno superare la quota del tetto dello stabile già esistente sulla part. 392, ritenute le altezze alla gronda ed al colmo al 1. gennaio 1996.\nLa zona Cp regola dei comparti con contenuti di protezione: Cp3 è riferito al cosiddetto “Nucleo __________” e tocca parzialmente i mappali no. 391 e 393 (art. 44 cpv 1 NAPR).\nNei comparti con contenuti degni di protezione (ai quali appartiene pure la zona “Cp3”) gli interventi edificatori possono avere unicamente carattere conservativo; nuove destinazioni d’uso sono ammesse purché compatibili con la struttura originaria delle costruzioni e degli spazi di contorno (art. 40 cpv 2 NAPR). Il Municipio può autorizzare eccezioni per promuovere la salvaguardia e la valorizzazione di questi insiemi insediativi (art. 40 cpv 4 NAPR).\nL’art. 34 NAPR infine istituisce le “Aree di rispetto”. Esse mirano a conferire e mantenere un aspetto paesaggistico pregiato ed equilibrato agli insediamenti (cpv 1). Queste superfici vanno mantenute libere da nuove edificazioni: è concesso il mantenimento di costruzioni principali esistenti (cpv 2). Su dette superfici la vegetazione va curata convenientemente (cpv 3). Queste superfici incluse nella zona edificabile sono computabili ai fini dallo sfruttamento del fondo edificabile (cpv 4).\n5. Il 17 ottobre 2000 ISES 1, per la penna del proprio patrocinatore, ha lamentato al RA 2 il fatto che le proprietà fossero vittime di espropriazione materiale “dell’ordine di diverse centinaia di migliaia di franchi”.\n6. Il 4 luglio 2002 ISES 1 ha presentato al Tribunale di espropriazione una notifica di pretese di indennità per espropriazione materiale nei confronti del COEP 1 per l’importo di fr 750'000.--, oltre ad interessi dal 5% a decorrere dal 4 febbraio 1998.\n7. Il 19 Luglio 2002 il COEP 1, in risposta, ha concluso per la reiezione dell’istanza.\n8. Con replica del 9 settembre 2002 e duplica del 18 settembre 2002 ogni parte ha confermato le proprie tesi e domande.\n9. Il 13 maggio 2003 hanno avuto luogo l’udienza di conciliazione ed il sopralluogo.\n10. Il 19 luglio 2006 gli atti sono stati trasmessi al Presidente supplente avv. Stefano Camponovo; ne è scaturita la necessità di riindire il sopralluogo con dibattimento finale.\n11. Il 1. dicembre 2006 ha avuto luogo detto secondo sopralluogo. Le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande: l’istante ha pure prodotto in quella sede un memoriale conclusivo.\nin diritto\n12. La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).\nDi conseguenza, ai sensi dell’art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere un’adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad espropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena indennità.\nLa legislazione ticinese, all’art. 39 cpv. 1 Lespr, prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell’espropriazione materiale debbano essere fatte valere entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese."}