5.Le considerazioni di cui sopra possono essere applicate mutatis mutandi anche alla domanda formulata dai comproprietari di ampliamento dell’espropriazione formale “a tutta la parte edificabile” del fondo. In effetti l’ampliamento dell’espropriazione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 Lespr. è un’eccezione al principio della proporzionalità ed è ipotizzabile solo se, a causa dell’espropriazione parziale, l’uso conforme del fondo fosse pregiudicato o reso sproporzionatamente difficile (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 12 no. 2 ss; DTF 103 Ib 97; RDAT 1988 no. 67 c. 4, II-1996 no. 42 c.5; TRAM 6.12.2005 N. 50.2004.5-6).