b NAPR), di m 5/6 dal corso d’acqua (art. 13 let. c NAPR, art. 34 RLE) e di m 3 dal confine (art. 42 NAPR), resta un’area asimmetrica di ca. m 26 x m 3.50 del tutto inutilizzabile autonomamente a fini edilizi. Ciò non dipende tuttavia dal vincolo istituito nel 1991 bensì è una caratteristica intrinseca del fondo, una conseguenza diretta della forma particolare del sedime colpito e della presenza stessa del riale. In altre parole, il vincolo non ha modificato le reali possibilità di sfruttamento del fondo, poiché anche senza di esso la proprietà poteva comunque essere edificata solo nella parte prativa più ampia accessibile dalla strada S5 al mapp.