Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che l’area colpita da restrizione sia edificabile o quantomeno possa esserlo nell’immediato futuro. In altre parole occorre che con l’instaurazione del vincolo il proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso del fondo (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5 no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49). La data decisiva per stabilire se sia intervenuta un’espropriazione materiale è quella di entrata in vigore del provvedimento pianificatorio che ha istituito il vincolo (Riva, op. cit., no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b;