{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-69_2008-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=99295&nX40_KEY=4921864&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6417861ba2da5fd4831c6efe3049cb83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.07.2008 10.2004.69"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.07.2008 10.2004.69"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 25.07.2008 10.2004.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale per acquisizione di parte di un fondo da destinare a posteggio pubblico (indennità per terreni posti in zona RE [prima RU2])"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:29:16", "Checksum": "2715c64d7cc1fef101485f7d6496bb5c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 25.07.2008 10.2004.69\nRegesto:\nEspropriazione formale per acquisizione di parte di un fondo da destinare a posteggio pubblico (indennità per terreni posti in zona RE [prima RU2])\n\n\na restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto\nse l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel,\nDas Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4). La data decisiva per\nla valutazione dell’indennità per espropriazione formale è quella\ndell’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr.).\nQualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale, e\nquindi avesse perso la componente edilizia per effetto di un provvedimento\npianificatorio, la data decisiva corrisponde invece all’entrata in vigore del\nvincolo che ne è alla base (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194;\nDTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).\nConsiderato che il mapp. no. 275 è stato parzialmente colpito da un vincolo di\ninedificabilità, per individuare il dies aestimandi occorre accertare\npreliminarmente se tale restrizione abbia dato luogo ad espropriazione\nmateriale.\n4.4.1.\nL’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca\nconnotazione privativa, si avvera per effetto di un’ingerenza particolarmente\ngrave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un fondo tale da minare\nle prerogative insite nel diritto proprietà – specie quella di edificare –\noppure per effetto di un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio\ndella parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad\nindennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che l’area\ncolpita da restrizione sia edificabile o quantomeno possa esserlo\nnell’immediato futuro. In altre parole occorre che con l’instaurazione del\nvincolo il proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso\ndel fondo (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5 no. 123-134; DTF 131\nII 151 c. 2.1; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49).\nLa data decisiva per stabilire se sia intervenuta un’espropriazione materiale è\nquella di entrata in vigore del provvedimento pianificatorio che ha istituito\nil vincolo (Riva, op. cit., no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT\nII-1991 no. 68).\n4.2. Nella fattispecie in esame un elemento imprescindibile della valutazione è\nla conformazione della proprietà poiché questa è a tal punto particolare da influire,\ngià di per sé stessa, sulle possibilità di sfruttamento del fondo. Il mapp. no.\n275, posto in declivio a monte della strada cantonale, si compone, nella sua\nparte alta, di un ampio sedime prevalentemente boschivo inedificabile collegato,\nmediante una strozzatura tra i mapp. no. 278 e 271, ad una superficie prativa\npercorsa da un riale incanalato; quest’ultima, a sua volta, consta di una parte\nabbastanza spaziosa anche se dai contorni irregolari, e di una parte (quella\nvincolata a posteggio) che forma una sorta di romboide digradante fino alla\nstrada.\nLa superficie vincolata misura mq 579 ma è attraversata per tutta la sua\nlunghezza dal riale per il quale vige un divieto generale di copertura (art. 38\ncpv. 1 LPAc); considerata la distanza minima di m 4 dal ciglio stradale (art.\n13 let. b NAPR), di m 5/6 dal corso d’acqua (art. 13 let. c NAPR, art. 34 RLE)\ne di m 3 dal confine (art. 42 NAPR), resta un’area asimmetrica di ca. m 26 x m\n3.50 del tutto inutilizzabile autonomamente a fini edilizi. Ciò non dipende\ntuttavia dal vincolo istituito nel 1991 bensì è una caratteristica intrinseca\ndel fondo, una conseguenza diretta della forma particolare del sedime colpito e\ndella presenza stessa del riale. In altre parole, il vincolo non ha modificato\nle reali possibilità di sfruttamento del fondo, poiché anche senza di esso la\nproprietà poteva comunque essere edificata solo nella parte prativa più ampia\naccessibile dalla strada S5 al mapp. no. 279.\nTale superficie residua misura mq 900 (mq 1479 – mq 579) ed è edificabile. Infatti,\ntenuto conto dei predetti dati sulle distanze e dei parametri edilizi di zona, che\nammettono un indice di sfruttamento massimo dello 0.4 ed un altezza massima di\nm 7 (art. 42 NAPR), essa dispone di una SUL di mq 360 (mq 900 x 0.4) e può quindi\nessere costruita con un edificio di 2 piani fuori terra con una superficie di\nmq 180 per piano. Sotto questo profilo non si può quindi affermare che i\ndiritti di proprietà siano stati gravemente pregiudicati per effetto del\nvincolo poiché, nella sua parte rimanente edificabile, la particella resta\nrazionalmente sfruttabile a fini edilizi. Di conseguenza essa non è stata\noggetto di espropriazione materiale.\n"}