{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-69_2008-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=99295&nX40_KEY=4921864&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6417861ba2da5fd4831c6efe3049cb83"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.07.2008 10.2004.69"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.07.2008 10.2004.69"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 25.07.2008 10.2004.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale per acquisizione di parte di un fondo da destinare a posteggio pubblico (indennità per terreni posti in zona RE [prima RU2])"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:29:16", "Checksum": "2715c64d7cc1fef101485f7d6496bb5c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 25.07.2008 10.2004.69\nRegesto:\nEspropriazione formale per acquisizione di parte di un fondo da destinare a posteggio pubblico (indennità per terreni posti in zona RE [prima RU2])\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 5/02\n|\nLugano 25 luglio 2008 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Claudio Morandi ing. Eraldo Pianetti |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale promossa da\n|\n|\nISCE 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 tutti rappr. da RA 2\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 1\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 275 RFD __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nLa comunione ereditaria fu ISCE 1 è proprietaria del mapp. no. 275 di __________,\nfondo ubicato in località __________ e così censito a RF:\nsub. a) bosco mq 6004\nsub. b) strada mq 176\nsub. c) bosco mq 1029\nsub. d) prato mq 1479\nsub. e) riale mq 41\ntotale mq 8729\nStando al PR approvato l’8.2.1983 dal Consiglio di Stato, la particella era\nassegnata, per la parte non boschiva, alla zona residenziale RU2. Con una\nvariante approvata il 20.8.1991 il fondo è stato gravato per una porzione di mq\n579 con un vincolo a destinazione posteggio pubblico.\n1.2. Già alla fine degli anni ’80 il Comune ha manifestato il suo interesse\nall’acquisto della superficie da destinarsi a posteggio ad un prezzo di fr.\n150.- il mq, offerta che i comproprietari del fondo erano inclini ad accettare purché\nnell’ambito dell’allora pendente procedura di raggruppamento terreni, si provvedesse\nalla sistemazione della parte restante del fondo, in particolare autorizzando\nil dissodamento di un’area boschiva di ca. 1000 mq. Fallite le trattative, l’8.8.2001,\ni comproprietari hanno notificato al Comune una pretesa d’indennizzo per\nespropriazione materiale di fr. 500.- il mq estesa a tutta la superficie\nedificabile della particella. Alla stessa è seguito un ulteriore scambio di\ncorrispondenza nell’ambito del quale il Comune ha dapprima dichiarato e poi negato\ndi voler procedere all’espropriazione formale del fondo; per finire ha invitato\ni proprietari a rivolgersi al Tribunale di espropriazione.\n1.3. Con scritto 10.1.2002 i comproprietari hanno così adito questo Tribunale confermando\nla loro precedente notificazione e chiedendo che al Comune sia ordinato di\navviare la procedura di espropriazione formale.\nAlla conseguente udienza indetta per il 29.10.2002, preso atto del persistente rifiuto\ndel Comune di acquisire la superficie vincolata, il Tribunale ha assegnato un\ntermine ai comproprietari per presentare l’allegato introduttivo.\nCon memoria 11.12.2002, riassunti i fatti e sottolineato l’atteggiamento\ncontraddittorio del Comune, gli eredi __________ hanno chiesto, in via\nprincipale, che la procedura sia condotta secondo i criteri dell’espropriazione\nformale e, in via subordinata, che sia sospesa in attesa di un chiarimento\ncirca la possibilità di dissodamento del fondo. Per i caso in cui tali\nrichieste non fossero accolte, hanno rivendicato un’indennità di almeno fr.\n500.- il mq per la superficie colpita da vincolo e richiesto l’ampliamento\ndell’espropriazione a tutta la parte edificabile del fondo.\nCon risposta 3.2.2003 il Comune si è dichiarato “disposto ad accogliere la\nrichiesta di trasformare la richiesta di espropriazione materiale in quella\nformale” rimettendosi al giudizio del Tribunale per quanto concerne l’indennità;\nposizione, questa, confermata alla successiva udienza del 16.1.2008.\nEsperita l’istruttoria le parti sono comparse al dibattimento finale del\n7.5.2008; in tale occasione, confermando un suo precedente scritto, il Comune\nha offerto un indennizzo di fr. 160.- il mq, proposta che i comproprietari\nhanno rifiutato.\n2.Come\ngià rilevato il procedimento in esame è stato avviato con un’istanza presentata\ndai comproprietari del mapp. no. 275 con la quale essi hanno rivendicato un’indennità\nper titolo di espropriazione materiale e, contestualmente, sollecitato l’avvio della\nprocedura di espropriazione formale. All’istanza è seguita, in corso di causa, la\ndichiarazione del Comune di voler completare la procedura con l’espropriazione\nformale della superficie vincolata.\nIn via preliminare si impongono dunque le seguenti considerazioni.\nL’istituzione di un vincolo di PR, che riserva un certo terreno per la\nrealizzazione di opere a carattere pubblico, pone le basi per un futuro\ntrasferimento di proprietà all’ente pubblico; qualora il terreno fosse\nedificabile essa legittima il proprietario ad esercitare l’azione dipendente\ndall’art. 5 LPT (art. 39 Lespr.), ossia a rivendicare un’indennità per titolo di\nespropriazione materiale presentando entro i termini di legge un’istanza\nmotivata all’ente beneficiario della restrizione o direttamente al Tribunale di\nespropriazione (cfr. TRAM 18.12.2006 N. 50.1995.12).\nE’ d’altra parte ammesso dalla giurisprudenza che nell’ambito di un procedimento\ndi espropriazione materiale, avviato dal proprietario, l’ente pubblico convenuto\npossa postulare l’espropriazione formale del fondo, senza dover rispettare le\nformalità previste dagli art. 20 ss Lespr., una tale domanda essendo\nconfigurabile come richiesta di ampliamento dell’espropriazione ai sensi dell’art.\n6 cpv. 1 Lespr. (sul tema TRAM 26.4.1996 N. 50.95.00003, 9.11.1998 N.\n50.97.00025).\nIn concreto i comproprietari sollecitano da tempo l’acquisizione della\nsuperficie vincolata da parte del Comune che, dal canto suo, ha finalmente\naderito a tale richiesta. Sul principio dell’espropriazione formale vi è dunque\nunanime accordo. La lite è limitata al quantum dell’indennità espropriativa.\n3.L’espropriazione\nformale è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che,\na compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata"}