2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.- sono a carico del ISEP 1 con l’obbligo di corrispondere all’espropriato fr. 700.- per ripetibili. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4. Intimazione a: | | - RA1 - PR1 | per il Tribunale di espropriazione la presidente il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Quadri Armando Petrini