4.4.1. L’indennità per espropriazione materiale corrisponde al minor valore indotto dalla restrizione e cioè alla differenza riscontrabile tra il valore del fondo libero dal divieto (valore edilizio) ed il valore del fondo colpito che si riduce normalmente a quello di un buon terreno agricolo (DTF 114 Ib 174 c. 3a, 122 II 326 c. 6c/bb). L’estimo va effettuato retrospettivamente alla data di entrata in vigore del vincolo definitivo (DTF 114 Ib 286 c. 5 p. 293).