Giusta l’art. 9 Lespr. l’espropriazione formale presuppone il versamento di una piena indennità che, a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le stesse condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4). L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let.