{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-64-1_2005-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86022&nX40_KEY=4922281&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a118d49e5222428a9ebfa9c2e82b2a7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.64-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.04.2005 10.2004.64-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.04.2005 10.2004.64-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 06.04.2005 10.2004.64-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "indennità espropriativa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:46:38", "Checksum": "df6fa8c143db03bd213568c70ea84b9b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 06.04.2005 10.2004.64-1\nRegesto:\nindennità espropriativa\n\n\nvigore del vincolo pianificatorio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT\nII-1991 no. 68).\n3.2. L’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca\nconnotazione privativa, si riconduce in sintesi ad un’ingerenza particolarmente\ngrave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare i\ndiritti di proprietà – specie quello di edificare il fondo – oppure ad\nun’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio della parità di\ntrattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione\nche l’atto limitativo sia definitivo e comprometta una concreta o quantomeno\nprevedibile possibilità di miglior uso oltre che la libera disponibilità del\nbene (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a).\n3.2. Il mapp. no. 2003 ha una conformazione allungata alquanto irregolare\nladdove presenta un fronte stradale di ca. 208 ml ed una profondità variabile\nda un minimo di ca. 5 ml in corrispondenza con la rientranza formata dal mapp.\nno. 2239 ad un massimo di ca. 21 ml misurata all’angolo confinante con il mapp.\nno. 2002.\nLa superficie esproprianda colpita con un vincolo AP-EP non si presta ad uno\nsfruttamento autonomo ai fini edilizi e di conseguenza l’accertamento dei\npresupposti dell’espropriazione materiale va eseguito in rapporto all’intero\nfondo (Riva, Kommentar zum RPG, 1999, ad art. 5 no. 180).\nIl predetto vincolo esiste ininterrottamente dal 1985. Le successive varianti\ndel 1989 e del 1999 ne hanno confermato la pubblica utilità limitandosi la\nprima ad una modifica di destinazione, e la seconda ad un adeguamento dei\nconfini. Il sedime restante della particella era ed è rimasto attribuito alla\nzona edificabile R3.\nRidotta a questa constatazione l’analisi sembrerebbe deporre contro il\nverificarsi di un’espropriazione materiale nella misura in cui la parte libera\nda vincoli, specie quella centrale più ampia, parrebbe comunque prestarsi\nall’edificazione (costruzione di ca. ml 7.50 x 18).\nPosto in questi termini il ragionamento è però incompleto. Infatti lo stato del\nfondo ed il suo potenziale edificatorio devono essere accertati alla luce di\ntutti gli elementi che lo qualificano influenzandone le possibilità di\nsfruttamento e tra questi si annovera, in particolare, anche il piano viario.\nQuest’ultimo attesta che nel 1985 il ciglio esterno del marciapiede della\nstrada SR 7.2 (tratta 6) distava ml 16.50 dall’asse del fiume __________. Il\ntracciato della strada invadeva quindi la part. no. 2003 per una profondità di\nca. ml 7.20 lungo tutto il suo fronte orientale, circostanza verificabile sui\npiani in base a vari punti di misurazione. Negli anni successivi la situazione\nè rimasta invariata.\nAggiungendo al tracciato stradale 4 m di arretramento e 4 m di distanza dai\nconfini, nella parte centrale del terreno rimane un triangolo del tutto\ninadatto ad essere sfruttato razionalmente secondo i parametri di zona, mentre\nla parte settentrionale si trova ad essere occupata quasi interamente dalla\nstrada.\nNe consegue che nel 1985 la proprietà è stata colpita da espropriazione\nmateriale poiché, completamente urbanizzata, facilmente accessibile, servita\ndalla canalizzazione di scarico e dall’acquedotto, senza le restrizioni dettate\ndal PR sarebbe senz’altro stata attribuita interamente alla zona R3 di cui\ncostituisce il naturale e logico prolungamento.\n4.4.1.\nL’indennità per espropriazione materiale\ncorrisponde al minor valore indotto dalla restrizione e cioè alla differenza\nriscontrabile tra il valore del fondo libero dal divieto (valore edilizio) ed\nil valore del fondo colpito che si riduce normalmente a quello di un buon terreno\nagricolo (DTF 114 Ib 174 c. 3a, 122 II 326 c. 6c/bb). L’estimo va\neffettuato retrospettivamente alla data di entrata in vigore del vincolo\ndefinitivo (DTF 114 Ib 286 c. 5 p. 293).\nLa data decisiva per il calcolo dell’indennità per espropriazione formale è,\ninvece, il giorno dell’emanazione della decisione di stima da parte del\nTribunale di espropriazione oppure quella dell’anticipata immissione in\npossesso (art. 19 Lespr.).\nIn concreto si prescinde dalla regola generale (cfr. consid. 2.2.) e quindi dalla\ndoppia stima applicando invece quella unica giacché è principio acquisito che\ndal 1977 in poi i prezzi dei terreni agricoli non hanno conosciuto\nun’evoluzione significativa (RDAT II-1994 no. 64 p. 123, II-1997 no. 35\nc. 3.1.).\n4.2. Il Tribunale di espropriazione ha già avuto modo di pronunciarsi\nnell’ambito di altre procedure espropriative dipendenti da vincoli istituiti\ncon il PR/85, tra l’altro considerando adempiuti i presupposti dell’espropriazione\nmateriale e quindi con dies aestimandi al 1985. Ai fini dell’indennità\nespropriativa aveva effettuato un’approfondita indagine sui valori di mercato\nriferibili alla zona R3 di __________ limitandosi, in ragione della rapida\nevoluzione dei prezzi, a quelli vigenti nel periodo 1985/1986.\nNon si ha motivo di ignorare quei dati che si riportano integralmente:\n- fr. 85.- il mq per il mapp. no. 1720 di mq 1310, loc. __________ (iscr. a RF\nil 15.1.1985 al d.g. 69);\n- fr. 85.- il mq per il mapp. no. 2309 di mq 1196, loc. __________ (iscr. a RF\nil 15.1.1985 al d.g. 70);\n- fr. 144.- il mq per il mapp. no. 2299 di mq 903, loc. __________ (iscr. a RF\nil 23.11.1985 al d.g. 1544);\n- fr. 148,. Il mq per il mapp. no. 2298 di mq 679, loc. __________ (iscr. a RF\nil 26.3.1986 al d.g. 394). Esercizio di un diritto di compera costituito nel\n1985;\n- fr. 148.- il mq per il mapp. no. 2316 di mq 678, loc. __________ (iscr. a RF\nil 13.6.1986 al d.g. 789).\nSu tali basi è stata accordata un’indennità di fr. 140.- il mq per\nespropriazione materiale e formale della part. no. 1999 posta in località __________\n(sentenza del 13.2.1989 inc. no. 42/86) e delle part. no. 1995/1996 pure a __________\n(sentenza del 13.2.1989 inc. no. 13/87 confermata dal TRAM con sentenza del\n18.8.1989 inc. no. ES 5/89)."}