segue la soccombenza (art. 28 e 31 Lpamm.) in applicazione del principio secondo cui, quando l’espropriazione materiale è contestata, l’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali com’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48). Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico degli istanti. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4. Intimazione a: | | - - |