Tanto è vero che tutta la riva ad ovest del riale è marcata dalla presenza della passeggiata, mentre ad est, pur non essendo segnata cartograficamente, la riva già è comodamente accessibile. D’altro canto tutti fondi rivieraschi, anche se non formalmente vincolati, soggiacciono alle norme che proteggono le rive dei laghi ed all’obbligo di rispettare l’agibilità del passaggio pubblico a lago su una larghezza di almeno 3 m (art. 65 NAPR). Ponderati gli scopi e l’ampiezza del vincolo oltre che i possibili fenomeni erosivi tipici di una foce, le modalità del provvedimento non paiono dunque incompatibili con il principio della proporzionalità e tanto meno arbitrarie.