Il provvedimento, di dichiarata pubblica utilità e proporzionalità, si situa d’altra parte nel più ampio contesto della passeggiata a lago, a sua volta conforme alle già citate esigenze poste dalla LPT. Tanto è vero che tutta la riva ad ovest del riale è marcata dalla presenza della passeggiata, mentre ad est, pur non essendo segnata cartograficamente, la riva già è comodamente accessibile. D’altro canto tutti fondi rivieraschi, anche se non formalmente vincolati, soggiacciono alle norme che proteggono le rive dei laghi ed all’obbligo di rispettare l’agibilità del passaggio pubblico a lago su una larghezza di almeno 3 m (art. 65 NAPR).