di conseguenza non vi erano motivi oggettivi tali da sminuire l’attrattiva dei fondi e da scoraggiare un qualsiasi potenziale acquirente alla ricerca di un fondo rivierasco. 4.4. L’istante lamenta, infine, una disparità di trattamento per essere l’unico proprietario i cui terreni sono gravati con un vincolo AEP. Ciò lo colpirebbe in modo particolare e quindi legittimerebbe un risarcimento. Stando alla giurisprudenza il principio della parità di trattamento ha un’efficacia limitata nel contesto della suddivisione del territorio in zone al punto da confondersi con il divieto dell’arbitrio (RDAT II- 2003 no. 52 c. 3.1.).