Non si può quindi affermare che essi abbiano dovuto rinunciare o che abbiano perso delle occasioni in vista di un miglior uso dei terreni quando nemmeno hanno tentato di sfruttarle. In ogni caso il vincolo non ha mai compromesso totalmente la proprietà ed anzi con la sentenza del Tribunale federale del 1990 si poteva ragionevolmente contare con una riduzione della restrizione come in effetti è avvenuto; di conseguenza non vi erano motivi oggettivi tali da sminuire l’attrattiva dei fondi e da scoraggiare un qualsiasi potenziale acquirente alla ricerca di un fondo rivierasco. 4.4.