fosse attuabile con un alto grado di verosimiglianza nell’immediato futuro (DTF 109 Ib 20 c. 4b). Concretamente tale eventualità non trova alcun riscontro posto che i mapp. no. 39 e 40 non sono mai stati offerti in vendita e che la domanda di costruzione presentata il 25.4.1986 era intesa unicamente a demolire la parte irrimediabilmente danneggiata ed a ricostruirla; e così è stato: né più né meno di quanto richiesto dai proprietari (cfr. incarto licenza edilizia no. 17/86). Non si può quindi affermare che essi abbiano dovuto rinunciare o che abbiano perso delle occasioni in vista di un miglior uso dei terreni quando nemmeno hanno tentato di sfruttarle.