Ed è a quest’ultimo contesto che si riferisce la DTF 121 II 305 citata dall’istante, mentre non appare pertinente ai fini dell’accertamento concreto dell’espropriazione materiale. Ciò premesso l’istante sostiene che l’incertezza circa la sussistenza e l’estensione del vincolo avrebbe pregiudicato la possibilità di vendere il fondo, rispettivamente di procedere ad un’edificazione più razionale ed ampia quando, nel 1986, l’abitazione fu riattata a seguito di un incendio. Egli trascura però che la privazione o la limitazione di una possibilità di miglior uso del bene, quale presupposto dell’espropriazione materiale, è ravvisabile solamente a condizione che la stessa possibilità di miglior uso