Normalmente, infatti, solo un provvedimento definitivo può assurgere a fonte di espropriazione materiale; viceversa, salvo casi particolari, la giurisprudenza tende a negare che una misura provvisoria della durata inferiore a 10 anni, quale potrebbe essere un blocco edilizio finalizzato a salvaguardare uno studio pianificatorio in corso, raggiunga un’intensità tale da apparire come particolarmente grave (Catenazzi, Rinuncia a un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il diritto, CFPG 1997, p. 217 ss no. 5; Riva, op. cit., no. 176-177; DTF 109