2 let. c LPT; art. 28 cpv. 1 let. g LALPT; Kommentar zum RPG, Tschannen, ad art. 3 no. 51). Particolarmente sentita, questa esigenza è peraltro all’origine della prassi restrittiva instaurata sin dagli anni ’80 finalizzata a liberare per quanto possibile le rive lacuali per renderle disponibili all’uso comune della popolazione (cfr. RDAT 1986 no. 33 e 34, I-1998 no. 29 c. 6). Considerato che l’area vincolata è destinata a mantenere il suo stato naturale senza attrezzature specifiche e che non sussiste – né mai è esistita – una separazione fisica rispetto alla proprietà privata, la possibilità di accesso diretto alla riva non è compromessa.