Sennonché la prerogativa data dall’accesso immediato alla riva e dall’uso facilitato del demanio pubblico non fonda alcuno statuto giuridico particolare ed anzi è di ordine meramente fattuale. Perciò nessun proprietario di un terreno sito a lago può seriamente ambire ad una privacy assoluta perché ciò equivarrebbe ad arrogarsi una sorta di diritto esclusivo o privativo sulla spiaggia inconciliabile con i principi federali e cantonali che governano la pianificazione del paesaggio tra i quali si annovera, in particolare, quello di tenere libere le rive dei laghi e di agevolarne il pubblico accesso e percorso (art. 3 cpv. 2 let.