RDAT II-1994 no. 63). 4.2. Ma anche a voler prescindere dalle suddette considerazioni di ordine prevalentemente tecnico/edilizio, la tesi secondo cui il provvedimento pianificatorio avrebbe gravemente compromesso le prerogative derivanti dai diritti di proprietà non è condivisibile. L’istante lamenta una minusvalenza ascrivendola sostanzialmente al fatto che, attraverso il vincolo, la proprietà avrebbe perso o comunque si vedrebbe pregiudicati, oltre all’utilizzo libero del sedime anche le intrinseche qualità derivanti dalla sua posizione privilegiata di terreno rivierasco.