Resta da stabilire se nella fattispecie concreta sussistano comunque motivi tali da legittimare un risarcimento. La valutazione non può prescindere, innanzitutto, dalla circostanza che la proprietà era già edificata ed abitata dai genitori dell’istante al momento dell’istituzione del vincolo AEP e che di conseguenza il quesito che si pone è quello di sapere se il provvedimento pianificatorio abbia limitato il diritto di proprietà in maniera tanto incisiva ed insopportabile da determinare una espropriazione materiale (cfr. TRAM 9.2.2004 no. 50.2002.30 c. 3.3). In secondo luogo, ammesso che i due terreni costituiscono un’unità economica e funzionale (cfr.