Quest’ultima individua il primo provvedimento pianificatorio conforme riferibile ai mapp. no. 39 e 40. L’istituzione del vincolo costituisce dunque un atto non-attribuzione che, stando alla giurisprudenza citata, di principio non è indennizzabile. 3.2. Resta da stabilire se nella fattispecie concreta sussistano comunque motivi tali da legittimare un risarcimento.