e3 p. 509), ma non incondizionatamente. Visto l’imprescindibile requisito dell’edificabilità preesistente, l’assegnazione ad un comprensorio AEP non dà luogo sic et sempliciter ad un’espropriazione materiale, bensì può configurarsi come non-attribuzione qualora fosse sancita nell’ambito di una prima pianificazione conforme (Catenazzi, Rinuncia al vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il diritto, CFPG 1997, N. 1-3 e rinvii). 2.4. Il provvedimento pianificatorio che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore.