68, I-1992 no. 49). 2.2. Secondo la giurisprudenza l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT, omette di assegnare un terreno o parte di esso alla zona edificabile, dà luogo ad una cosiddetta non-attribuzione. Quest’ultima, normalmente, non adempie ai presupposti di un’espropriazione materiale e quindi nemmeno è fonte di indennità poiché la suddivisione del territorio in zone edificabili e non giusta l’art. 14 LPT risponde ai principi costituzionalmente sanciti in tema di pianificazione territoriale (art. 75 CF) e concretizza il contenuto dei diritti di proprietà nell’ottica di un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e di un