L’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca connotazione privativa, è ascrivibile tanto ad un’ingerenza particolarmente grave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare le prerogative insite nel diritto proprietà – specie quella di edificare il fondo – quanto ad un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che l’area colpita da restrizione sia edificabile o possa esserlo nell’immediato futuro.