Nell’ulteriore scambio di allegati ed alle udienze del 2.10.2002 e del 30.10.2003 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande. 2.2.1. L’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca connotazione privativa, è ascrivibile tanto ad un’ingerenza particolarmente grave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare le prerogative insite nel diritto proprietà – specie quella di edificare il fondo – quanto ad un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio della parità di trattamento.