{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-62_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93369&nX40_KEY=4711265&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0dd785a5fc315505a3203beecdf65cee"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2004.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "risarcimento per espropriazione materiale non riconosciuto per assegnazione parziale del fondo a comprensorio AEP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:23:10", "Checksum": "803c5133804369e602b88cb51922f464", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62\nRegesto:\nrisarcimento per espropriazione materiale non riconosciuto per assegnazione parziale del fondo a comprensorio AEP\n\n\nche si riferisce la DTF 121 II 305 citata dall’istante, mentre non appare pertinente\nai fini dell’accertamento concreto dell’espropriazione materiale.\nCiò premesso l’istante sostiene che l’incertezza circa la sussistenza e\nl’estensione del vincolo avrebbe pregiudicato la possibilità di vendere il\nfondo, rispettivamente di procedere ad un’edificazione più razionale ed ampia\nquando, nel 1986, l’abitazione fu riattata a seguito di un incendio.\nEgli trascura però che la privazione o la limitazione di una possibilità di\nmiglior uso del bene, quale presupposto dell’espropriazione materiale, è\nravvisabile solamente a condizione che la stessa possibilità di miglior uso\nfosse attuabile con un alto grado di verosimiglianza nell’immediato futuro (DTF\n109 Ib 20 c. 4b).\nConcretamente tale eventualità non trova alcun riscontro posto che i mapp. no.\n39 e 40 non sono mai stati offerti in vendita e che la domanda di costruzione\npresentata il 25.4.1986 era intesa unicamente a demolire la parte\nirrimediabilmente danneggiata ed a ricostruirla; e così è stato: né più né meno\ndi quanto richiesto dai proprietari (cfr. incarto licenza edilizia no. 17/86).\nNon si può quindi affermare che essi abbiano dovuto rinunciare o che abbiano\nperso delle occasioni in vista di un miglior uso dei terreni quando nemmeno\nhanno tentato di sfruttarle. In ogni caso il vincolo non ha mai compromesso\ntotalmente la proprietà ed anzi con la sentenza del Tribunale federale del 1990\nsi poteva ragionevolmente contare con una riduzione della restrizione come in\neffetti è avvenuto; di conseguenza non vi erano motivi oggettivi tali da\nsminuire l’attrattiva dei fondi e da scoraggiare un qualsiasi potenziale\nacquirente alla ricerca di un fondo rivierasco.\n4.4. L’istante lamenta, infine, una disparità di trattamento per essere l’unico\nproprietario i cui terreni sono gravati con un vincolo AEP. Ciò lo colpirebbe\nin modo particolare e quindi legittimerebbe un risarcimento.\nStando alla giurisprudenza il principio della parità di trattamento ha\nun’efficacia limitata nel contesto della suddivisione del territorio in zone al\npunto da confondersi con il divieto dell’arbitrio (RDAT II- 2003 no. 52\nc. 3.1.). Ciò significa che in ambito espropriativo il proprietario colpito è\ntenuto a dimostrare che i motivi dell’azzonamento a lui sfavorevole sono del\ntutto errati ed insostenibili, offendono in modo manifesto una norma o un\nprincipio giuridico generale e sono in aperto contrasto con il senso di\ngiustizia e di equità (TF 24.9.2002 1A. 145/2001).\nIn concreto, salvo affermare di essere il solo proprietario colpito, l’istante non\nha dimostrato l’arbitrarietà del vincolo. Sia detto quindi che, al di là del\nfatto che la superficie vincolata è modesta, la proprietà non è l’unica tra i\nfondi rivieraschi ad essere gravata: ad oggi risulta esserlo parzialmente anche\nil mapp. no. 76 che è posto sul lato orientale della foce del riale C__________\n(cfr. piano delle zone; ris. no. 4004 del 12.7.1985 p. 68) e che non è stato coinvolto\nnella variante approvata nel 1995 (cfr. ris. 2433 del 26.4.1995).\nIl provvedimento, di dichiarata pubblica utilità e proporzionalità, si situa\nd’altra parte nel più ampio contesto della passeggiata a lago, a sua volta\nconforme alle già citate esigenze poste dalla LPT. Tanto è vero che tutta la\nriva ad ovest del riale è marcata dalla presenza della passeggiata, mentre ad\nest, pur non essendo segnata cartograficamente, la riva già è comodamente accessibile.\nD’altro canto tutti fondi rivieraschi, anche se non formalmente vincolati,\nsoggiacciono alle norme che proteggono le rive dei laghi ed all’obbligo di\nrispettare l’agibilità del passaggio pubblico a lago su una larghezza di almeno\n3 m (art. 65 NAPR).\nPonderati gli scopi e l’ampiezza del vincolo oltre che i possibili fenomeni\nerosivi tipici di una foce, le modalità del provvedimento non paiono dunque\nincompatibili con il principio della proporzionalità e tanto meno arbitrarie.\nDi conseguenza non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento.\n5.L’addebito\ndella tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 28 e 31\nLpamm.) in applicazione del principio secondo cui, quando l’espropriazione\nmateriale è contestata, l’istante si assume tutti i rischi, anche quelli\ninerenti le spese processuali com’è consuetudine nelle procedure amministrative\n(RDAT I-1994 no. 48).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico degli istanti. Non si assegnano ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}